Art. 24
Costi
In vigore dal 14 set 2016
Costi
1. L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera e altro personale competente a disposizione ai fini del dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, inclusa la riserva di reazione rapida:
a)
spese di viaggio dallo Stato membro di appartenenza allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di appartenenza;
b)
costi di vaccinazione;
c)
costi relativi ad assicurazioni specifiche;
d)
costi di assistenza sanitaria;
e)
diaria, spese di alloggio comprese;
f)
costi relativi all' attrezzatura tecnica dell'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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