Art. 24

Costi

In vigore dal 14 set 2016
Costi 1.   L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera e altro personale competente a disposizione ai fini del dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, inclusa la riserva di reazione rapida: a) spese di viaggio dallo Stato membro di appartenenza allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di appartenenza; b) costi di vaccinazione; c) costi relativi ad assicurazioni specifiche; d) costi di assistenza sanitaria; e) diaria, spese di alloggio comprese; f) costi relativi all' attrezzatura tecnica dell'Agenzia. 2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1624:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Costi (Art. 24 Regolamento (UE) 2016/1624) — Testo vigente | Portale Normativo