Art. 26
Valutazione delle attività
In vigore dal 14 set 2016
Valutazione delle attività
Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere, dei progetti pilota, della squadra di sostegno per la gestione della migrazione e l'impiego della cooperazione operativa con i paesi terzi. Il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali attività, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle attività future e inserisce tale analisi nella relazione annuale delle attività dell'Agenzia.
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