Art. 27
Rimpatrio
In vigore dal 14 set 2016
Rimpatrio
1. L'Agenzia, per quanto riguarda i rimpatri e nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e i diritti dei minori, assolve, in particolare, i seguenti compiti:
a)
coordina a livello tecnico e operativo le attività degli Stati membri relative ai rimpatri, comprese le partenze volontarie, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altre pertinenti parti interessate;
b)
fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri i cui sistemi di rimpatrio sono sottoposti a sfide particolari;
c)
coordina l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornisce sostegno agli Stati membri in materia di cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, senza divulgare informazioni sul fatto che è stata presentata una domanda di protezione internazionale; organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno alle partenze volontarie, in collaborazione con gli Stati membri;
d)
organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori prassi in materia di rimpatrio tra gli Stati membri;
e)
finanzia o cofinanzia le operazioni, gli interventi e le attività di cui al presente capo a titolo del proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.
2. L'assistenza tecnica e operativa di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende attività intese ad aiutare gli Stati membri a espletare le procedure di rimpatrio svolte dalle autorità nazionali competenti, fornendo in particolare:
a)
servizi d'interpretazione;
b)
informazioni pratiche sui paesi terzi di rimpatrio che siano utili ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in cooperazione, se del caso, con altri organi e organismi e servizi dell'Unione, tra cui l'EASO;
c)
consulenza sull'attuazione e sulla gestione delle procedure di rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE;
d)
consulenza e assistenza relative alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, conformemente alla direttiva 2008/115/CE e al diritto internazionale.
3. L'Agenzia mira a sviluppare sinergie e collegare le reti e i programmi finanziati dall'Unione in materia di rimpatrio, in stretta cooperazione con la Commissione europea e con il sostegno delle pertinenti parti interessate, compresa la rete europea sulle migrazioni.
4. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione disponibili per attività di rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta.
Storico versioni
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