Art. 22 · Funzionario di coordinamento

Art. 22

Funzionario di coordinamento

In vigore dal 14 set 2016
Funzionario di coordinamento 1.   L'Agenzia garantisce l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi delle operazioni congiunte, dei progetti pilota e degli interventi rapidi alle frontiere, compresa la presenza di membri del suo personale. 2.   Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell'Agenzia da mettere a disposizione in qualità di funzionari di coordinamento per ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro ospitante. 3.   Il funzionario di coordinamento agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea. Il ruolo del funzionario di coordinamento è favorire la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ospitanti e partecipanti. In particolare, l'agente di coordinamento: a) funge da interfaccia tra l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro impiego; b) monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, e riferisce all'Agenzia in merito; c) agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e riferisce all'Agenzia su tutti tali aspetti; d) riferisce al direttore esecutivo qualora le istruzioni impartite alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea dallo Stato membro ospitante non siano conformi al piano operativo. 4.   Nel contesto delle operazioni congiunte o degli interventi rapidi alle frontiere, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi sull'esecuzione del piano operativo e sul dispiegamento delle squadre.
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