Art. 38

Acquisto o noleggio di attrezzatura tecnica

In vigore dal 14 set 2016
Acquisto o noleggio di attrezzatura tecnica 1.   L'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, o noleggiare attrezzatura tecnica da mettere a disposizione durante operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio, interventi di rimpatrio, il dispiegamento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione o progetti di assistenza tecnica, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia. 2.   L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio di amministrazione. L'acquisto o il noleggio di attrezzature comportanti costi ingenti a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Tali eventuali spese sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione. 3.   Ove l'Agenzia acquisti o noleggi attrezzature tecniche di grande rilievo, si applicano le seguenti condizioni: a) in caso di acquisto da parte dell'Agenzia o di comproprietà, l'Agenzia concorda con uno Stato membro che esso provveda all'immatricolazione dell'attrezzatura conformemente alla legislazione applicabile di tale Stato membro; b) in caso di noleggio, l'attrezzatura è immatricolata in uno Stato membro. 4.   Sulla base di un modello di accordo redatto dall'Agenzia e approvato dal consiglio di amministrazione, lo Stato membro di immatricolazione e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo le modalità che garantiscono l'interoperabilità dell'attrezzatura e le condizioni d'uso dell'attrezzatura, comprese le disposizioni specifiche sul dispiegamento rapido durante gli interventi rapidi alle frontiere. In caso di risorse in comproprietà, le modalità includono anche i periodi di piena disponibilità delle risorse per l'Agenzia. L'attrezzatura tecnica di proprietà esclusiva dell'Agenzia è messa a disposizione dell'Agenzia su richiesta della stessa, e lo Stato membro di registrazione non può invocare la situazione eccezionale di cui all', paragrafo 8. 5.   Lo Stato membro di immatricolazione o il fornitore dell'attrezzatura tecnica mettono a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso dell'attrezzatura tecnica nel rispetto delle norme e in sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1624:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Acquisto o noleggio di attrezzatura tecnica (Art. 38 Regolamento (UE) 2016/1624) — Testo vigente | Portale Normativo