Art. 14

Interventi dell'Agenzia alle frontiere esterne

In vigore dal 14 set 2016
Interventi dell'Agenzia alle frontiere esterne 1.   Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia assistenza nell'adempimento dei propri obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne. L'Agenzia attua anche misure conformemente all'. 2.   L'Agenzia organizza la necessaria assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro ospitante e può adottare, in conformità del pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compreso il principio di non respingimento, una o più delle seguenti misure: a) coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e dispiegare squadre della guardia di frontiera e costiera europea; b) organizzare interventi rapidi alle frontiere e dispiegare squadre della guardia di frontiera e costiera europea attinte dalla riserva di reazione rapida, nonché, se del caso, squadre della guardia di frontiera e costiera europea aggiuntive; c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini; d) dispiegare squadre della guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi; e) nell'ambito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, che possono svolgersi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare; f) impiegare i propri esperti e membri delle squadre che erano stati distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia per sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri in questione per il tempo necessario; g) impiegare attrezzatura tecnica. 3.   L'Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 2 a titolo del proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia. 4.   In caso di sostanziale fabbisogno finanziario supplementare ascrivibile a una particolare situazione alle frontiere esterne, l'Agenzia ne informa tempestivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
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Interventi dell'Agenzia alle frontiere esterne (Art. 14 Regolamento (UE) 2016/1624) — Testo vigente | Portale Normativo