Art. 42

Responsabilità civile

In vigore dal 14 set 2016
Responsabilità civile 1.   Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile, conformemente alla sua normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni. 2.   Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di appartenenza per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto. 3.   Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso. 4.   Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 273 TFUE. 5.   Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati alle attrezzature dell'Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.
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