Art. 44

Sistemi di scambio di informazioni

In vigore dal 14 set 2016
Sistemi di scambio di informazioni 1.   L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le pertinenti agenzie dell'Unione, di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti. Essa sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con detti interlocutori, e di scambiare i dati personali di cui agli del presente regolamento conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (32) e della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (33). 2.   L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio con l'Irlanda e il Regno Unito di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti se esse sono inerenti alle attività cui tali paesi partecipano a norma dell' e dell', paragrafo 5.
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