Art. 28

Contenuto e formato delle registrazioni degli ordini

In vigore dal 19 lug 2016
Contenuto e formato delle registrazioni degli ordini (, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1.   L'impresa di investimento che utilizza tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza registra, immediatamente dopo l'immissione, i dettagli di ogni ordine immesso utilizzando il formato di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato II. 2.   L'impresa di investimento che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza aggiorna le informazioni di cui al paragrafo 1 rispettando gli standard e i formati specificati nella quarta colonna delle tabelle 2 e 3 dell'allegato II. 3.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine alla sede di negoziazione o ad altra impresa di investimento per l'esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:589:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Contenuto e formato delle registrazioni degli ordini (Art. 28 Regolamento (UE) 2017/589) — Testo vigente | Portale Normativo