Art. 28
Contenuto e formato delle registrazioni degli ordini
In vigore dal 19 lug 2016
Contenuto e formato delle registrazioni degli ordini
(, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento che utilizza tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza registra, immediatamente dopo l'immissione, i dettagli di ogni ordine immesso utilizzando il formato di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato II.
2. L'impresa di investimento che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza aggiorna le informazioni di cui al paragrafo 1 rispettando gli standard e i formati specificati nella quarta colonna delle tabelle 2 e 3 dell'allegato II.
3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine alla sede di negoziazione o ad altra impresa di investimento per l'esecuzione.
Storico versioni
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