Art. 27
Comunicazione al pubblico di informazioni sui servizi forniti
In vigore dal 19 lug 2016
Comunicazione al pubblico di informazioni sui servizi forniti
(, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa compensatrice pubblica le condizioni di offerta dei servizi di compensazione. Essa offre i propri servizi a condizioni commerciali ragionevoli.
2. L'impresa compensatrice informa i clienti della compensazione attuali e potenziali in merito ai livelli di protezione e ai costi associati ai diversi livelli di segregazione forniti. Le informazioni sui diversi livelli di segregazione comprendono la descrizione dei principali effetti giuridici di ciascun livello, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle pertinenti giurisdizioni.
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