Art. 26
Limiti di posizione
In vigore dal 19 lug 2016
Limiti di posizione
(, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa compensatrice stabilisce e comunica ai clienti della compensazione adeguati limiti di posizione e di negoziazione, al fine di attenuare e gestire il proprio rischio di controparte, di liquidità, operativo e di altro genere.
2. L'impresa compensatrice monitora le posizioni dei clienti della compensazione sulla base dei limiti di cui al paragrafo 1 per quanto possibile in tempo reale e dispone di idonee procedure di pre- e post-negoziazione per gestire il rischio di violazione dei limiti di posizione, mediante adeguate pratiche di marginazione e altri strumenti appropriati.
3. L'impresa compensatrice documenta per iscritto le procedure di cui al paragrafo 2 e registra se i clienti della compensazione vi si conformano.
Storico versioni
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