Art. 7
Due diligence sui membri delle sedi di negoziazione
In vigore dal 14 lug 2016
Due diligence sui membri delle sedi di negoziazione
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione stabiliscono le condizioni per l'utilizzo dei loro sistemi elettronici per l'immissione degli ordini da parte dei loro membri. Tali condizioni sono fissate con riferimento al modello di negoziazione della sede di negoziazione e comprendono almeno quanto segue:
a)
controlli pre-negoziazione su prezzo, volume e valore degli ordini e utilizzo del sistema e controlli post-negoziazione sulle attività di negoziazione dei membri;
b)
qualifiche richieste al personale che ricopre posizioni chiave all'interno dei membri;
c)
verifica della conformità tecnica e funzionale;
d)
politica di utilizzo della funzione di cancellazione;
e)
disposizioni in merito alla possibilità per il membro di dare ai propri clienti accesso elettronico diretto al sistema e, in caso affermativo, condizioni applicabili a tali clienti.
2. Le sedi di negoziazione effettuano una valutazione della due diligence sui loro membri potenziali a fronte delle condizioni di cui al paragrafo 1 e stabiliscono le procedure relative a tale valutazione.
3. Le sedi di negoziazione effettuano una volta l'anno una valutazione basata sul rischio della conformità dei loro membri alle condizioni di cui al paragrafo 1 e accertano se i loro membri siano ancora registrati come imprese di investimento. La valutazione basata sul rischio tiene conto delle dimensioni e dell'impatto potenziale delle negoziazioni svolte da ciascun membro e del tempo trascorso dall'ultima valutazione basata sul rischio del membro.
4. Se necessario, le sedi di negoziazione effettuano ulteriori valutazioni della conformità dei loro membri alle condizioni di cui al paragrafo 1 dopo la valutazione annuale basata sul rischio di cui al paragrafo 3.
5. Le sedi di negoziazione stabiliscono i criteri e le procedure per l'applicazione di sanzioni nei confronti di un membro inadempiente. Tali sanzioni includono la sospensione dell'accesso alla sede di negoziazione e la perdita della qualità di membro.
6. Le sedi di negoziazione conservano per almeno cinque anni la documentazione relativa a:
a)
le condizioni e le procedure per la valutazione della due diligence;
b)
i criteri e le procedure per l'applicazione di sanzioni;
c)
la valutazione iniziale della diligenza dovuta sui loro membri;
d)
la valutazione annuale basata sui rischi dei loro membri;
e)
i membri che non hanno superato la valutazione annuale basata sui rischi e le eventuali sanzioni loro imposte.
Storico versioni
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