Art. 5

Personale

In vigore dal 14 lug 2016
Personale (Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione impiegano un numero sufficiente di persone in possesso delle competenze necessarie per gestire i loro sistemi di negoziazione algoritmica e algoritmi di negoziazione e di adeguate conoscenze in materia di: a) sistemi e algoritmi di negoziazione pertinenti; b) monitoraggio e verifica di tali sistemi e algoritmi; c) tipi di negoziazione effettuati dai membri, partecipanti o clienti della sede di negoziazione («membri»); d) obblighi giuridici della sede di negoziazione. 2.   Le sedi di negoziazione definiscono le competenze necessarie di cui al paragrafo 1. Il personale di cui al paragrafo 1 ha le competenze necessarie al momento dell'assunzione o le acquisisce tramite la formazione dopo l'assunzione. Le sedi di negoziazione provvedono all'aggiornamento e alla valutazione periodica delle competenze del personale. 3.   La formazione del personale di cui al paragrafo 2 è adattata all'esperienza e alle responsabilità del personale, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle loro attività. 4.   Il personale di cui al paragrafo 1 comprende personale con una anzianità di servizio sufficiente per esercitare efficacemente le sue funzioni all'interno della sede di negoziazione.
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