Art. 3

Governance delle sedi di negoziazione

In vigore dal 14 lug 2016
Governance delle sedi di negoziazione (Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Nell'ambito del loro quadro globale di governance e decisionale le sedi di negoziazione stabiliscono e monitorano i loro sistemi di negoziazione tramite un dispositivo di governance chiaro e formalizzato che stabilisce: a) la loro analisi delle questioni relative ad aspetti tecnici, al rischio e alla conformità in sede di adozione di decisioni importanti; b) chiare linee di responsabilità, comprese le procedure per l'approvazione dello sviluppo, dell'installazione e dei successivi aggiornamenti dei sistemi di negoziazione e per la risoluzione dei problemi individuati durante il loro monitoraggio; c) procedure efficaci per la comunicazione di informazioni in modo tale che sia possibile chiedere e applicare le istruzioni in modo efficace e tempestivo; d) la separazione dei compiti e delle responsabilità, per garantire un controllo efficace della conformità da parte delle sedi di negoziazione. 2.   L'organo di gestione o l'alta dirigenza delle sedi di negoziazione approvano: a) l'auto-valutazione della conformità conformemente all'; b) misure per ampliare la capacità della sede di negoziazione se necessario al fine di conformarsi all'; c) azioni per rimediare alle eventuali carenze rilevanti constatate nel corso del monitoraggio a norma degli e dopo il riesame periodico della performance e della capacità dei sistemi di negoziazione conformemente all'.
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