Art. 11
Capacità delle sedi di negoziazione
In vigore dal 14 lug 2016
Capacità delle sedi di negoziazione
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione garantiscono che i loro sistemi di negoziazione dispongano di una capacità sufficiente per svolgere le loro funzioni senza malfunzionamenti, indisponibilità o errori dei sistemi nelle operazioni di abbinamento perlomeno con il massimo numero di messaggi al secondo registrati su tale sistema durante il quinquennio precedente moltiplicato per due.
Ai fini della determinazione del massimo numero di messaggi, sono presi in considerazione i messaggi seguenti:
a)
qualsiasi input, compresi gli ordini e le modifiche o cancellazioni di ordini;
b)
qualsiasi output, compresa la risposta del sistema a un input, la visualizzazione dei dati del book di negoziazione e la diffusione del flusso post-negoziazione che implica un uso indipendente della capacità del sistema di negoziazione.
2. Gli elementi del sistema di negoziazione da prendere in considerazione ai fini del paragrafo 1 sono quelli che supportano le seguenti attività:
a)
connettività a monte (upstream), capacità di immissione degli ordini, capacità di regolazione e capacità di ripartire l'entrata degli ordini dei clienti tra diversi gateway;
b)
motore di negoziazione che consente alla sede di negoziazione l'abbinamento degli ordini con un'adeguata latenza;
c)
connettività a valle (downstream), modifica (edit) degli ordini e delle operazioni e qualsiasi altro tipo di flussi di dati di mercato;
d)
infrastruttura per monitorare la performance dei suddetti elementi.
3. Le sedi di negoziazione valutano se la capacità dei loro sistemi di negoziazione rimanga adeguata quando il numero di messaggi ha superato il massimo numero di messaggi al secondo registrati su tale sistema durante il quinquennio precedente. Dopo la valutazione le sedi di negoziazione informano l'autorità competente in merito a eventuali misure previste per ampliare la loro capacità e ai tempi per l'attuazione di tali misure.
4. Le sedi di negoziazione garantiscono che i loro sistemi siano in grado di far fronte all'aumento dei flussi di messaggi senza degrado sostanziale della performance dei loro sistemi. In particolare, l'assetto del sistema di negoziazione consente di ampliarne la capacità in tempi ragionevoli, laddove necessario.
5. Le sedi di negoziazione rendono immediatamente pubblica e segnalano all'autorità competente e ai membri qualsiasi grave interruzione della negoziazione non dovuta alla volatilità del mercato e qualsiasi altra significativa perturbazione della connettività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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