Art. 13

Monitoraggio continuativo

In vigore dal 14 lug 2016
Monitoraggio continuativo (Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione sono in grado di dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di monitorare in tempo reale la performance e l'utilizzo degli elementi dei loro sistemi di negoziazione di cui all', paragrafo 2, in relazione ai seguenti parametri: a) percentuale della capacità massima di gestione di messaggi utilizzata al secondo; b) numero totale di messaggi gestiti dal sistema di negoziazione ripartito per ciascun elemento del sistema di negoziazione, tra cui: i) numero di messaggi ricevuti al secondo; ii) numero di messaggi inviati al secondo; iii) numero di messaggi respinti dal sistema al secondo; c) periodo di tempo tra il ricevimento di un messaggio in qualunque gateway esterno del sistema di negoziazione e l'invio di un messaggio connesso dallo stesso gateway dopo il trattamento del messaggio originario da parte del motore di confronto (matching engine); d) performance del motore di confronto. 2.   Le sedi di negoziazione adottano tutte le misure appropriate in relazione agli eventuali problemi rilevati nel sistema di negoziazione durante il monitoraggio continuo non appena ciò sia ragionevolmente possibile, in ordine di priorità, e sono in grado, se necessario, di adattare, ridurre o chiudere il sistema di negoziazione.
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