Art. 14

Riesame periodico della performance e della capacità dei sistemi di negoziazione algoritmica

In vigore dal 14 lug 2016
Riesame periodico della performance e della capacità dei sistemi di negoziazione algoritmica (Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione valutano, nell'ambito dell'autovalutazione da eseguire ai sensi dell', la performance e la capacità dei loro sistemi di negoziazione algoritmica e dei processi associati per la governance, la responsabilità, l'approvazione e i piani di continuità operativa. 2.   Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, le sedi di negoziazione eseguono prove di stress in cui simulano scenari negativi per verificare la performance dell'hardware, del software e delle comunicazioni e individuare gli scenari nei quali il sistema di negoziazione o sue parti eseguono le funzioni con malfunzionamenti, indisponibilità o errori nell'abbinamento delle operazioni. 3.   Le prove di stress riguardano tutte le fasi di negoziazione, tutti i segmenti di negoziazione e tutti i tipi di strumenti negoziati dalla sede di negoziazione e simulano le attività dei membri con l'attuale configurazione di connettività. 4.   Gli scenari negativi di cui al paragrafo 2 si basano su quanto segue: a) aumento del numero di messaggi ricevuti, partendo dal massimo numero di messaggi gestiti dal sistema della sede di negoziazione durante il quinquennio precedente; b) comportamento inatteso delle funzioni operative della sede di negoziazione; c) combinazione random di condizioni di mercato sotto stress e normali e comportamento inatteso delle funzioni operative della sede di negoziazione. 5.   La valutazione della performance e della capacità della sede di negoziazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 è effettuata da un esperto indipendente o da un dipartimento della sede di negoziazione diverso da quello responsabile per la funzione oggetto del riesame. 6.   Le sedi di negoziazione agiscono in modo rapido ed efficace per rimediare a eventuali carenze riscontrate nella valutazione della performance e della capacità della sede di negoziazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 e conservano la documentazione del riesame e delle eventuali azioni correttive adottate al riguardo per almeno cinque anni.
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