Art. 9

Prove di conformità

In vigore dal 14 lug 2016
Prove di conformità (Articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione impongono ai loro membri di eseguire prove di conformità prima dell'installazione o di un aggiornamento sostanziale: a) dell'accesso al sistema della sede di negoziazione; b) del sistema di negoziazione, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione del membro. 2.   La prova di conformità garantisce che il funzionamento di base del sistema, dell'algoritmo e della strategia di negoziazione del membro sia conforme alle condizioni della sede di negoziazione. 3.   La prova di conformità verifica il funzionamento dei seguenti elementi: a) la capacità del sistema o dell'algoritmo di interagire come previsto con la logica di abbinamento della sede di negoziazione e l'adeguato trattamento dei flussi di dati da e verso la sede di negoziazione; b) le funzioni di base quali immissione, modifica o cancellazione di un ordine o di una indicazione di interesse, il download di dati statici e di mercato e tutti i flussi di dati commerciali; c) la connettività, compreso il comando «cancella in caso di sconnessione» (cancel on disconnect), la perdita e la regolazione del flusso dei dati di mercato e il ripristino, comprese la ripresa infragiornaliera della negoziazione e il trattamento degli strumenti sospesi o dei dati di mercato non aggiornati. 4.   Le sedi di negoziazione forniscono ai loro membri effettivi e potenziali un ambiente per la prova di conformità che: a) sia accessibile a condizioni equivalenti a quelle applicabili agli altri servizi di prova della sede di negoziazione; b) fornisca un elenco di strumenti finanziari che possono essere testati e che sono rappresentativi di ogni categoria di strumenti disponibili nell'ambiente di produzione; c) sia disponibile durante il normale orario di apertura del mercato o, se disponibile solo al di fuori dell'orario di apertura del mercato, su base periodica preprogrammata; d) sia sostenuto da personale in possesso di adeguate conoscenze in materia. 5.   Le sedi di negoziazione forniscono una relazione sui risultati delle prove di conformità solo ai membri effettivi o potenziali. 6.   Le sedi di negoziazione impongono ai loro membri effettivi e potenziali di utilizzare i loro meccanismi per le prove di conformità. 7.   Le sedi di negoziazione garantiscono un'effettiva separazione dell'ambiente di prova dall'ambiente di produzione per le prove di conformità di cui ai paragrafi da 1 a 3.
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