Art. 8
Prova dei sistemi di negoziazione
In vigore dal 14 lug 2016
Prova dei sistemi di negoziazione
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Prima di installare o di aggiornare il sistema di negoziazione, le sedi di negoziazione si avvalgono di metodologie di sviluppo e di prova chiaramente definite che assicurano almeno che:
a)
il sistema di negoziazione non si comporti in modo imprevisto;
b)
i controlli della conformità e della gestione dei rischi insiti nei sistemi, tra cui la generazione automatica delle segnalazioni di errore, funzionino come previsto;
c)
il sistema di negoziazione possa continuare a funzionare in maniera efficace in caso di un significativo aumento del numero di messaggi gestiti dal sistema.
2. Le sedi di negoziazione sono in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare che i loro sistemi di negoziazione contribuiscano a creare condizioni di negoziazione anormali.
Storico versioni
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