Art. 6

Esternalizzazione e appalti

In vigore dal 14 lug 2016
Esternalizzazione e appalti (Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione che esternalizzano in toto o in parte le loro funzioni operative in relazione ai sistemi che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica si assicurano che: a) l'accordo di esternalizzazione si riferisca esclusivamente alle funzioni operative e non modifichi le responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo di gestione; b) il rapporto e gli obblighi della sede di negoziazione nei confronti dei suoi membri, delle autorità competenti o di terzi, quali i clienti di servizi di fornitura dati, non siano alterati; c) soddisfino i requisiti che sono tenute a rispettare per essere autorizzate a norma del titolo III della direttiva 2014/65/UE. 2.   Ai fini del presente articolo, le funzioni operative comprendono tutte le attività dirette connesse alla performance e alla sorveglianza dei sistemi di negoziazione che supportano i seguenti elementi: a) connettività a monte (upstream), capacità di immissione degli ordini, capacità di regolazione e capacità di ripartire l'entrata degli ordini dei clienti tra diversi gateway; b) motore di negoziazione per l'abbinamento degli ordini; c) connettività a valle (downstream), modifica (edit) degli ordini e delle operazioni e qualsiasi altro tipo di flussi di dati di mercato; d) infrastruttura per monitorare la performance degli elementi di cui alle lettere a), b) e c). 3.   Le sedi di negoziazione documentano il processo di selezione del fornitore di servizi al quale esternalizzare le funzioni operative (nel seguito il «fornitore di servizi»). Esse adottano le misure necessarie per garantire, prima di concludere l'accordo di esternalizzazione e per tutta la sua durata, che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il fornitore di servizi disponga delle competenze necessarie per esercitare le funzioni esternalizzate in maniera professionale e affidabile e di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge per tali fini; b) il fornitore di servizi sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'accordo di esternalizzazione; c) i servizi esternalizzati siano forniti conformemente alle specifiche dell'accordo di esternalizzazione, che sono basate su metodi predeterminati per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore di servizi, compresi criteri metrici finalizzati a quantificare il servizio fornito e le specifiche dei requisiti che devono essere soddisfatti; d) la sede di negoziazione abbia la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'accordo di esternalizzazione; e) la sede di negoziazione abbia la capacità di adottare rapidamente misure se il fornitore di servizi non esegue le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; f) il fornitore di servizi informi la sede di negoziazione di qualsiasi sviluppo che possa incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i suoi obblighi giuridici; g) la sede di negoziazione sia in grado di porre termine all'accordo di esternalizzazione, ove necessario, senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela; h) il fornitore di servizi collabori con le autorità competenti della sede di negoziazione per quanto riguarda le funzioni esternalizzate; i) la sede di negoziazione abbia un accesso effettivo ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali del fornitore di servizi e i revisori dei conti della sede di negoziazione e le autorità competenti abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle attività esternalizzate; j) la sede di negoziazione stabilisca i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi per proteggere le informazioni riservate relative alla sede di negoziazione e ai suoi membri, e alle informazioni e al software proprietari della sede; k) il fornitore di servizi rispetti i requisiti di cui alla lettera j); l) la sede di negoziazione e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò è necessario in considerazione della funzione operativa che è stata esternalizzata; m) l'accordo di esternalizzazione specifichi gli obblighi del fornitore di servizi qualora non sia in grado di fornire i propri servizi, compresa la fornitura del servizio da parte di un'impresa sostitutiva; n) la sede di negoziazione abbia accesso alle informazioni in relazione alle disposizioni in materia di continuità operativa di cui all' del prestatore di servizi. 4.   L'accordo di esternalizzazione è stipulato in forma scritta e contiene: a) l'assegnazione dei diritti e degli obblighi al fornitore di servizi e alla sede di negoziazione; b) una chiara descrizione dei seguenti elementi: i) le funzioni operative che sono esternalizzate; ii) l'accesso della sede di negoziazione ai libri e ai registri del fornitore di servizi; iii) la procedura per identificare i potenziali conflitti di interesse e porvi rimedio; iv) la responsabilità assunta da ciascuna parte; v) la procedura per modificare e porre fine all'accordo; c) i mezzi per garantire che sia la sede di negoziazione che il fornitore di servizi agevolino in tutti i modi necessari l'esercizio da parte delle autorità competenti dei loro poteri di vigilanza. 5.   Le sedi di negoziazione comunicano alle autorità competenti la loro intenzione di esternalizzare funzioni operative nei seguenti casi: a) se il fornitore di servizi presta lo stesso servizio ad altre sedi di negoziazione; b) se vengono esternalizzate funzioni operative essenziali necessarie per la continuazione dell'attività, nel qual caso le sedi di negoziazione chiedono un'autorizzazione preliminare all'autorità competente. 6.   Ai fini del paragrafo 5, lettera b), rientrano tra le funzioni operative essenziali tutte le funzioni necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), della direttiva 2014/65/UE. 7.   Le sedi di negoziazione informano le autorità competenti degli accordi di esternalizzazione non soggetti all'obbligo di autorizzazione preliminare immediatamente dopo la firma dell'accordo.
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