Art. 23
Scambio delle migliori prassi
In vigore dal 6 lug 2016
Scambio delle migliori prassi
1. È istituito un comitato ad hoc composto di rappresentanti della Commissione e degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato ad hoc di cui al paragrafo 1 adotta ogni misura necessaria per agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare facilitando lo scambio e l'aggiornamento costante delle migliori prassi riguardanti:
a)
l'applicazione del presente regolamento tra gli Stati membri;
b)
la prevenzione della frode in documenti pubblici, copie autentiche e traduzioni certificate;
c)
l'uso di versioni elettroniche di documenti pubblici;
d)
l'uso dei moduli standard multilingue;
e)
i documenti falsificati individuati.
Storico versioni
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