Art. 21

Informazioni relative al contenuto del presente regolamento

In vigore dal 6 lug 2016
Informazioni relative al contenuto del presente regolamento La Commissione e gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni relative al contenuto del presente regolamento attraverso mezzi adeguati, anche attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e i siti web delle autorità degli Stati membri.
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Informazioni relative al contenuto del presente regolamento (Art. 21 Regolamento (UE) 2016/1191) — Testo vigente | Portale Normativo