Art. 19

Rapporti con le convenzioni, gli accordi e le intese internazionali

In vigore dal 6 lug 2016
Rapporti con le convenzioni, gli accordi e le intese internazionali 1.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del regolamento stesso e che riguardano materie disciplinate dallo stesso. 2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento, per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione e nella misura in esso prevista, prevale sulle altre disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parte. 3.   Il presente articolo fa salvo l', paragrafo 1, secondo comma. 4.   Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di negoziare, concludere, aderire a, modificare o applicare accordi e intese internazionali con paesi terzi riguardanti atti di legalizzazione o formalità analoghe per documenti pubblici su materie oggetto del presente regolamento e rilasciati dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi al fine di essere utilizzati nelle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di decidere in merito all'accettazione dell'adesione di nuove parti contraenti a tali accordi e intese a cui uno o più Stati membri aderiscono o possono decidere di aderire.
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Rapporti con le convenzioni, gli accordi e le intese internazionali (Art. 19 Regolamento (UE) 2016/1191) — Testo vigente | Portale Normativo