Art. 1
Oggetto
In vigore dal 6 lug 2016
Oggetto
1. Il presente regolamento prevede, in relazione a taluni documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, un sistema:
a)
di esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe; e
b)
di semplificazione di altre formalità.
Fatto salvo il primo comma, il presente regolamento non impedisce a una persona di utilizzare altri sistemi applicabili in uno Stato membro relativamente alla legalizzazione o formalità analoghe.
2. Il presente regolamento istituisce moduli standard multilingue da utilizzare come supporto per la traduzione e allegati ai documenti pubblici nazionali relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), all'unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata), al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali.
Storico versioni
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