Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 6 lug 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è accertare uno o piu' dei seguenti fatti:
a)
nascita;
b)
esistenza in vita;
c)
decesso;
d)
nome;
e)
matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
f)
divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
g)
unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
h)
scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
i)
filiazione;
j)
adozione;
k)
domicilio e/o residenza;
l)
cittadinanza;
m)
assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.
2. Il presente regolamento si applica inoltre ai documenti pubblici la cui presentazione possa essere richiesta da cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini quando essi desiderano votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, alle condizioni definite rispettivamente nella direttiva 93/109/CE e nella direttiva 94/80/CE del Consiglio (11).
3. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo; o
b)
alle copie autentiche dei documenti di cui alla lettera a), prodotte dalle autorità di uno Stato membro.
4. Il presente regolamento non si applica al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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