Art. 4
Esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe
In vigore dal 6 lug 2016
Esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe
I documenti pubblici disciplinati dal presente regolamento e le loro copie autentiche sono esenti da ogni forma di legalizzazione e formalità analoghe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1191:oj#art-4