Art. 5
Semplificazione delle altre formalità relative alle copie autentiche
In vigore dal 6 lug 2016
Semplificazione delle altre formalità relative alle copie autentiche
1. Laddove uno Stato membro prescriva la presentazione dell'originale di un documento pubblico rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro, le autorità dello Stato membro in cui è presentato il documento pubblico non richiedono anche la presentazione di una copia autentica.
2. Qualora uno Stato membro autorizzi la presentazione di una copia autentica, le autorità di tale Stato membro accettano una copia autentica prodotta in un altro Stato membro.
Storico versioni
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