Art. 20
Limitazione delle finalità
In vigore dal 6 lug 2016
Limitazione delle finalità
1. Lo scambio e la trasmissione di informazioni e documenti effettuati dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento si prefigge il solo scopo di verificare l'autenticità dei documenti pubblici da parte delle autorità competenti tramite l'IMI.
2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai documenti pubblici.
Storico versioni
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