Art. 21 · Informazioni relative al contenuto del presente regolamento

Art. 21

Informazioni relative al contenuto del presente regolamento

In vigore dal 6 lug 2016
Informazioni relative al contenuto del presente regolamento La Commissione e gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni relative al contenuto del presente regolamento attraverso mezzi adeguati, anche attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e i siti web delle autorità degli Stati membri.
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