Art. 24

Informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri

In vigore dal 6 lug 2016
Informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri 1.   Entro il 16 agosto 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) le lingue che accetteranno per i documenti pubblici da presentare alle loro autorità a norma dell', paragrafo 1, lettera a); b) un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento; c) l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione; d) gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano; e) un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche; f) informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche; e g) informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche. 2.   Entro il 16 febbraio 2017 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali, che siano anche lingua ufficiale o lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, le voci specifiche per paese da inserire nei moduli standard multilingue relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio) e lo stato civile e, se del caso, all'unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata) al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali. 3.   Entro il 16 febbraio 2018 la Commissione pubblica gli elenchi delle voci specifiche per paese ricevute ai sensi del paragrafo 2 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel portale europeo della giustizia elettronica in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica successiva delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 5.   La Commissione rende pubbliche tramite il portale europeo della giustizia elettronica: a) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f); e b) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), accessibili al pubblico ai sensi del diritto dello Stato membro le cui autorità hanno prodotto la copia autentica.
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Informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri (Art. 24 Regolamento (UE) 2016/1191) — Testo vigente | Portale Normativo