Art. 25

Modifica delle voci specifiche per paese nei moduli standard multilingue

In vigore dal 6 lug 2016
Modifica delle voci specifiche per paese nei moduli standard multilingue 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica delle voci specifiche per paese di cui all', paragrafo 2. 2.   La Commissione pubblica le modifiche, di cui al paragrafo 1, delle voci specifiche per paese nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   La Commissione mette a disposizione del pubblico le modifiche, di cui al paragrafo 1, delle voci specifiche per paese nel portale europeo della giustizia elettronica e modifica di conseguenza i modelli di moduli standard multilingue per ciascuno Stato membro.
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Modifica delle voci specifiche per paese nei moduli standard multilingue (Art. 25 Regolamento (UE) 2016/1191) — Testo vigente | Portale Normativo