Art. 23 · Scambio delle migliori prassi

Art. 23

Scambio delle migliori prassi

In vigore dal 6 lug 2016
Scambio delle migliori prassi 1.   È istituito un comitato ad hoc composto di rappresentanti della Commissione e degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2.   Il comitato ad hoc di cui al paragrafo 1 adotta ogni misura necessaria per agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare facilitando lo scambio e l'aggiornamento costante delle migliori prassi riguardanti: a) l'applicazione del presente regolamento tra gli Stati membri; b) la prevenzione della frode in documenti pubblici, copie autentiche e traduzioni certificate; c) l'uso di versioni elettroniche di documenti pubblici; d) l'uso dei moduli standard multilingue; e) i documenti falsificati individuati.
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