Art. 44

Competenza territoriale

In vigore dal 24 giu 2016
Competenza territoriale 1.   La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'. 2.   La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
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Art. 44 Regolamento (UE) 2016/1103 — Competenza territoriale | Portale Normativo