Art. 45
Procedura
In vigore dal 24 giu 2016
Procedura
1. La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
a)
una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
b)
l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'.
Storico versioni
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