Art. 43
Determinazione del domicilio
In vigore dal 24 giu 2016
Determinazione del domicilio
Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.
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