Art. 42

Esecutività

In vigore dal 24 giu 2016
Esecutività Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1103:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 42 Regolamento (UE) 2016/1103 — Esecutività | Portale Normativo