Art. 42
Esecutività
In vigore dal 24 giu 2016
Esecutività
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
Storico versioni
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