Art. 44
Competenza territoriale
In vigore dal 24 giu 2016
Competenza territoriale
1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'.
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1103:oj#art-44