Art. 9
Elenco comune e classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione
In vigore dal 19 mag 2016
Elenco comune e classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione
1. L'elenco comune delle tipologie di informazioni previste dalla regolamentazione include le seguenti informazioni:
a)
le relazioni finanziarie annuali e le relazioni di revisione annuali, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell' della direttiva 2004/109/CE;
b)
le relazioni finanziarie semestrali e le relazioni di revisione semestrali ovvero le revisioni limitate, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell' della direttiva 2004/109/CE;
c)
i pagamenti ai governi, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell' della direttiva 2004/109/CE;
d)
lo Stato membro d'origine scelto, comprese le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE;
e)
le informazioni privilegiate che devono essere comunicate ai sensi dell' della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
f)
le notifiche relative ai diritti di voto, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE;
g)
l'acquisizione o cessione di azioni proprie dell'emittente, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/109/CE;
h)
il totale dei diritti di voto e del capitale, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/109/CE;
i)
le modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/109/CE;
j)
tutte le informazioni che non rientrano nelle lettere da a) a i) ma che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.
2. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito classifica tutte le informazioni previste dalla regolamentazione conformemente alla sezione B dell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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