Art. 3
Funzione di ricerca
In vigore dal 19 mag 2016
Funzione di ricerca
1. Il punto di accesso offre i seguenti criteri di ricerca:
a)
il nome degli emittenti dai quali provengono le informazioni previste dalla regolamentazione;
b)
l'identificativo univoco degli emittenti di cui all';
c)
lo Stato membro d'origine dell'emittente quale definito all', paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE;
d)
la classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all', paragrafo 2.
2. Il punto di accesso abilita gli utenti finali a effettuare ricerche dei nomi degli emittenti in tutte le versioni linguistiche disponibili dei nomi stessi stoccati dai meccanismi ufficialmente stabiliti.
3. Il punto di accesso fornisce i risultati della ricerca conformemente ai criteri di ricerca selezionati dagli utenti finali. I risultati della ricerca appaiono sotto forma di elenco di metadati come stabilito alla sezione A dell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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