Art. 3

Funzione di ricerca

In vigore dal 19 mag 2016
Funzione di ricerca 1.   Il punto di accesso offre i seguenti criteri di ricerca: a) il nome degli emittenti dai quali provengono le informazioni previste dalla regolamentazione; b) l'identificativo univoco degli emittenti di cui all'; c) lo Stato membro d'origine dell'emittente quale definito all', paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE; d) la classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all', paragrafo 2. 2.   Il punto di accesso abilita gli utenti finali a effettuare ricerche dei nomi degli emittenti in tutte le versioni linguistiche disponibili dei nomi stessi stoccati dai meccanismi ufficialmente stabiliti. 3.   Il punto di accesso fornisce i risultati della ricerca conformemente ai criteri di ricerca selezionati dagli utenti finali. I risultati della ricerca appaiono sotto forma di elenco di metadati come stabilito alla sezione A dell'allegato.
Storico versioni

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