Art. 4

Agevolazione dell'accesso tramite il punto di accesso

In vigore dal 19 mag 2016
Agevolazione dell'accesso tramite il punto di accesso 1.   I metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla sezione A dell'allegato comprendono collegamenti ipertestuali alla pagina specifica dei siti web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove gli utenti finali hanno la possibilità di visualizzare e scaricare documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione. Tali pagine web comprendono collegamenti ipertestuali a tutte le versioni linguistiche dei documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione diffuse dagli emittenti e stoccate dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE. 2.   Nella misura del possibile, il punto di accesso fornisce agli utenti finali l'accesso al suo sistema di ricerca tramite browser, compresi quelli su dispositivi mobili.
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