Art. 2

Tecnologie della comunicazione, disponibilità e livello di assistenza del punto di accesso

In vigore dal 19 mag 2016
Tecnologie della comunicazione, disponibilità e livello di assistenza del punto di accesso 1.   Sono garantite la sicurezza e l'integrità dei metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione scambiate tra i meccanismi ufficialmente stabiliti e il punto di accesso. Per collegarsi tra loro, il punto di accesso e ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizzano il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). 2.   L'ESMA collabora con i meccanismi ufficialmente stabiliti per individuare e mettere in atto una tecnologia di comunicazione alternativa all'HTTPS e definirne il calendario di attuazione. 3.   Qualora l'ESMA ritenga, sulla base di criteri tecnici oggettivi, che la cooperazione richiesta a norma del paragrafo 2 sia inefficace per garantire la sicurezza e l'integrità dello scambio di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, l'ESMA può specificare una tecnologia di comunicazione alternativa all'HTTPS. 4.   Il punto di accesso è facilmente scalabile e adattabile alle variazioni del volume delle ricerche e dei metadati che i meccanismi ufficialmente stabiliti devono trasmettere. 5.   Il punto di accesso è a disposizione degli utenti finali almeno per il 95 % del tempo ogni mese. 6.   Il back up del sistema del punto di accesso è effettuato con cadenza almeno giornaliera. 7.   L'ESMA fornisce assistenza agli utenti finali del punto di accesso e ai meccanismi ufficialmente stabiliti durante l'orario di lavoro dell'ESMA, come stabilito dal suo direttore esecutivo e pubblicato sul sito web dell'ESMA.
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