Art. 2
Tecnologie della comunicazione, disponibilità e livello di assistenza del punto di accesso
In vigore dal 19 mag 2016
Tecnologie della comunicazione, disponibilità e livello di assistenza del punto di accesso
1. Sono garantite la sicurezza e l'integrità dei metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione scambiate tra i meccanismi ufficialmente stabiliti e il punto di accesso. Per collegarsi tra loro, il punto di accesso e ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizzano il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
2. L'ESMA collabora con i meccanismi ufficialmente stabiliti per individuare e mettere in atto una tecnologia di comunicazione alternativa all'HTTPS e definirne il calendario di attuazione.
3. Qualora l'ESMA ritenga, sulla base di criteri tecnici oggettivi, che la cooperazione richiesta a norma del paragrafo 2 sia inefficace per garantire la sicurezza e l'integrità dello scambio di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, l'ESMA può specificare una tecnologia di comunicazione alternativa all'HTTPS.
4. Il punto di accesso è facilmente scalabile e adattabile alle variazioni del volume delle ricerche e dei metadati che i meccanismi ufficialmente stabiliti devono trasmettere.
5. Il punto di accesso è a disposizione degli utenti finali almeno per il 95 % del tempo ogni mese.
6. Il back up del sistema del punto di accesso è effettuato con cadenza almeno giornaliera.
7. L'ESMA fornisce assistenza agli utenti finali del punto di accesso e ai meccanismi ufficialmente stabiliti durante l'orario di lavoro dell'ESMA, come stabilito dal suo direttore esecutivo e pubblicato sul sito web dell'ESMA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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