Art. 6
Agevolazione dell'accesso da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti
In vigore dal 19 mag 2016
Agevolazione dell'accesso da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti
1. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito assicura che il punto di accesso possa estrarre i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione.
2. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito trasmette al punto di accesso i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione che ha stoccato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.
3. I metadati comprendono collegamenti ipertestuali alle pagine web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove gli utenti finali hanno la possibilità di visualizzare e scaricare documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito mette a disposizione tutte le versioni linguistiche di tali documenti diffusi dagli emittenti e stoccati dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.
4. Qualora venga modificato un documento contenente informazioni previste dalla regolamentazione, il meccanismo ufficialmente stabilito interessato aggiorna immediatamente i metadati relativi al documento in questione.
5. I meccanismi ufficialmente stabiliti non addebitano al punto di accesso la trasmissione di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1437:oj#art-6