Art. 10

Decisione della Commissione

In vigore dal 18 mag 2016
Decisione della Commissione 1.   Qualora il fabbricante o l'importatore abbia informato la Commissione del fatto che non contesta che il prodotto abbia un aroma caratterizzante, o qualora il fabbricante non abbia trasmesso una risposta in conformità all', paragrafo 2, la Commissione, tenendo in debito conto le informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni o i dati supplementari eventualmente ottenuti in forza dell', adotta una decisione a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, intesa a stabilire se un prodotto abbia un aroma caratterizzante. 2.   Qualora sulla base dell', paragrafo 2, abbia provveduto a svolgere un'indagine approfondita in conformità agli , la Commissione, sulla base delle informazioni ottenute nel quadro di tale indagine, adotta una decisione a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE intesa a stabilire se un prodotto abbia un aroma caratterizzante.
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