Art. 8

Diritto dei fabbricanti e degli importatori di presentare osservazioni

In vigore dal 18 mag 2016
Diritto dei fabbricanti e degli importatori di presentare osservazioni 1.   Lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione che, sulla base dell', paragrafo 2, abbia svolto un'ulteriore indagine in forza dell' e che, tenendo in debito conto le informazioni ottenute nell'ambito dell'indagine, ritenga che un prodotto abbia un aroma caratterizzante, prima di adottare una decisione, concede al fabbricante o all'importatore la possibilità di presentare osservazioni scritte. Lo Stato membro o la Commissione trasmette al fornitore o all'importatore una sintesi dei motivi in base ai quali la decisione proposta deve essere adottata. Qualora sia stato consultato il gruppo, il relativo parere è messo a disposizione del fabbricante o dell'importatore. Il fabbricante o l'importatore ha quattro settimane per presentare le sue osservazioni. Tale termine può essere esteso di comune accordo con lo Stato membro che ha avviato la procedura o con la Commissione, a seconda del caso. Nelle osservazioni il fabbricante indica anche, ove applicabile, se sia stata consultata la società madre. L'importatore indica se sia stato consultato il fabbricante. 2.   Qualora consideri necessario raccogliere informazioni supplementari dopo il ricevimento delle osservazioni del fabbricante o dell'importatore, lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione trasmette al fabbricante o all'importatore le informazioni supplementari raccolte e gli dà la possibilità di presentare osservazioni scritte supplementari.
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