Art. 7

Raccolta di ulteriori informazioni e consultazione del gruppo consultivo

In vigore dal 18 mag 2016
Raccolta di ulteriori informazioni e consultazione del gruppo consultivo 1.   Lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione può richiedere ulteriori informazioni al fabbricante o all'importatore in questione, che devono fornirle entro un termine specificato nella richiesta. Essi possono acquisire informazioni anche da altre fonti, scambiare informazioni con altri Stati membri e, ove applicabile, con la Commissione e consultare il gruppo consultivo dipendente (di seguito «il gruppo») istituito a norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione (2). 2.   In caso di consultazione, il gruppo presenta il suo parere entro il lasso di tempo applicabile in forza dell', paragrafo 6, della decisione di esecuzione (UE) 2016/786.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2016/779 — Raccolta di ulteriori informazioni e consultazione del gruppo consultivo | Portale Normativo