Art. 12
Informazioni riservate
In vigore dal 18 mag 2016
Informazioni riservate
1. I fabbricanti e gli importatori possono chiedere che alcune informazioni nelle loro comunicazioni siano mantenute riservate sulla base del fatto che costituiscono segreti commerciali o sono in altro modo commercialmente sensibili. In tal caso essi identificano chiaramente le informazioni in questione ed espongono le ragioni che giustificano la richiesta.
2. Qualora la richiesta sia considerata giustificata, gli Stati membri e la Commissione assicurano che le informazioni ricevute sulla base del presente regolamento siano adeguatamente protette. Tutte le comunicazioni di tali informazioni avvengono mediante meccanismi che consentono la trasmissione sicura delle informazioni riservate.
Storico versioni
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