Art. 11
Procedure parallele
In vigore dal 18 mag 2016
Procedure parallele
1. Non appena lo Stato membro che avvia la procedura adotta una decisione, le procedure nazionali sospese relative allo stesso prodotto possono riprendere. Se uno Stato membro nel quale lo stesso prodotto è immesso sul mercato non concorda con la decisione dello Stato membro che avvia la procedura, esso comunica la sua posizione alla Commissione. Quest'ultima consulta lo Stato membro che avvia la procedura e gli altri Stati membri nel quale lo stesso prodotto è immesso sul mercato. Se sulla base di questa consultazione si considera necessario assicurare l'applicazione uniforme dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, la Commissione avvia una procedura in conformità all', paragrafo 1.
2. Qualora la Commissione abbia preso una decisione, tutti gli Stati membri assicurano l'attuazione adeguata della decisione.
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