Art. 9
Canapa
In vigore dal 18 mag 2016
Canapa
1. L'immissione in libera pratica dei prodotti a base di canapa elencati nelle sezioni C, D e G della parte I dell'allegato del presente regolamento è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione conforme al modello stabilito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 («titolo d'importazione AGRIM»).
Il titolo è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro in cui i prodotti a base di canapa devono essere immessi in libera pratica, che sono state rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 189, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel presente regolamento, nonché le condizioni stabilite dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Le informazioni che figurano nella domanda di titolo sono conformi alle istruzioni fornite per i prodotti a base di canapa nella nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.
Gli Stati membri possono fissare condizioni supplementari relative alla domanda di titolo, al suo rilascio e alla sua utilizzazione, quali indicate all'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri interessati istituiscono il loro sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina. Tale sistema di riconoscimento comporta, in particolare, la definizione delle condizioni di riconoscimento, un regime di controllo e le sanzioni da applicare in caso d'irregolarità.
4. In caso di immissione in libera pratica di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui alla sezione G, parte I, dell'allegato, il titolo di importazione può essere rilasciato soltanto se l'importatore riconosciuto si impegna a far presentare alle autorità competenti del controllo delle operazioni in questione nello Stato membro in cui l'importatore è riconosciuto, entro i termini e alle condizioni previste dallo Stato membro interessato, documenti che dimostrino che i semi di canapa oggetto del titolo hanno subito, entro un termine inferiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio del titolo, una delle seguenti operazioni:
a)
riduzione in condizioni che escludano l'utilizzo a fini di semina;
b)
miscela destinata all'alimentazione degli animali con semi diversi da quelli di canapa, fino a una percentuale massima del 15 % di semi di canapa rispetto al totale dei semi e, in via eccezionale per taluni casi, fino a una percentuale massima del 25 % su richiesta motivata dell'importatore riconosciuto;
c)
esportazione verso un paese terzo.
Tuttavia, qualora una parte dei semi di canapa oggetto del certificato non abbia subito una delle operazioni di cui al primo comma entro il termine previsto di 12 mesi, lo Stato membro può, su richiesta e giustificazione dell'importatore riconosciuto, prorogare tale termine di uno o due semestri.
I documenti di cui al primo comma sono redatti dagli operatori che hanno eseguito le operazioni in questione e contengono almeno:
a)
il nome, l'indirizzo completo, lo Stato membro e la firma dell'operatore;
b)
la descrizione dell'operazione conforme alle condizioni di cui al primo comma, nonché la data in cui è stata effettuata;
c)
la quantità in chilogrammi di semi di canapa oggetto dell'operazione.
In base a un'analisi dei rischi, ciascuno degli Stati membri interessati esegue controlli volti ad accertare l'esattezza dei documenti relative alle operazioni di cui al primo comma, realizzate sul suo territorio.
5. In deroga all', paragrafo 1, i diritti derivanti dai titoli di importazione per i prodotti a base di canapa non sono trasferibili.
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